Art. 29.
(Pena pecuniaria).

      1. In materia di pena pecuniaria, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che la pena pecuniaria si applichi per tassi giornalieri o per entità determinata;

          b) prevedere che la pena pecuniaria per tassi vada da 30 a 360 tassi giornalieri e che i tassi giornalieri vadano da euro 5 a euro 1.000;

          c) prevedere che la pena pecuniaria per entità determinata comporti l'obbligo di pagamento di una somma non inferiore a euro 150 e non superiore a euro 300.000;

          d) prevedere che, nella determinazione della pena pecuniaria, il giudice possa aumentarla sino al triplo o diminuirla sino a un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa;

          e) prevedere che l'esazione della pena pecuniaria abbia luogo di regola in rate mensili;

          f) prevedere che in caso di mancato pagamento, anche parziale, della pena pecuniaria, il giudice proceda ad apprendere i beni del condannato per un importo equivalente, con le modalità e con i limiti previsti in tema di confisca;

          g) prevedere che, in caso di mancata esazione, anche parziale o per equivalente, non dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, il giudice possa convertire la pena pecuniaria non riscossa in altra sanzione, secondo un criterio di gradualità e

 

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proporzionalità, operando il ragguaglio ai sensi dell'articolo 35;

          h) prevedere che, su richiesta del condannato, in luogo della pena pecuniaria il giudice possa applicare la pena del lavoro di pubblica utilità, specificando il rapporto di ragguaglio tra un'ora di lavoro di pubblica utilità, un tasso giornaliero di pena pecuniaria ovvero l'importo di pena pecuniaria per entità determinata.